D.LGS. 32/21 FINANZIAMENTO CONTROLLI SANITARI

DECRETO LEGISLATIVO N. 32/2021 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La norma, pubblicata sulla G.U. n. 62 del 13/03/2021, disciplina le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017 e stabilisce il pagamento all’ASL di una tariffa forfettaria annua, da parte degli stabilimenti alimentari con attività prevalente all’ingrosso ricompresi nell’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del decreto.

Il commercio si definisce all’ingrosso laddove è effettuato ad altri operatori o ad altri stabilimenti (diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale) in una quantità superiore al 50% della propria merce.

PRODUZIONE PRIMARIA

Sono esclusi dall’applicazione della tariffa forfettaria annua (Allegato 2, Sezione 6, Tabella A) gli operatori che effettuano solo “produzione primaria” ed “operazioni associate alla produzione primaria”, così definite:

«produzione primaria» (D.Lgs. 32/2021 art. 2, comma1, lettera b): tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura;

«operazioni associate alla produzione primaria» (D.Lgs. 32/2021 art. 2, comma1, lettera c): ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1:

1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;

2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;

3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d, è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

 

 

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ASL - COME E QUANDO

Gli stabilimenti ricompresi nell’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del decreto, inviano all’ASL, nel mese di gennaio di ogni anno, l’AUTODICHIARAZIONE (Autodichiarazione stabilimenti All2-Sez6-TabA del D.Lgs. 32_2021 per applicazione tariffe) ai sensi dell’art. 13 comma 3, compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione non ci fossero variazioni delle informazioni richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

L’autodichiarazione, insieme a copia del documento d’identità, deve essere trasmessa all'ASL CN1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

· dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it oppure

· protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

L’autodichiarazione deve essere compilata per ciascuno stabilimento/deposito con Autorizzazioni Sanitarie o DIA o Notifiche SCIA differenti, attivo sul territorio dell’ASL CN1 (es. Ditte con sedi operative diverse nello stesso Comune o in Comuni diversi ma con unica sede legale e/o depositi funzionalmente ma non materialmente connessi allo stabilimento).

La mancata trasmissione dell’autodichiarazione, comporta l’applicazione della tariffa prevista dall’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del decreto.

NON è necessaria la compilazione dell’autodichiarazione per le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, per i depositi conto terzi di alimenti, per i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry, perché sono comunque assoggettati alle tariffe ai sensi dell'articolo 6, comma 10 del D.Lgs. 32/2021.

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - COME E QUANDO

Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’ASL, in base al livello di rischio assegnato agli stabilimenti alimentari riferito all’anno in corso, emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo di ogni anno. 

La tariffa è differenziata in base a tre livelli di rischio (Basso € 201 - Medio € 402 - Alto € 804), calcolato per ciascuno stabilimento dalla stessa ASL, sulla base della tipologia di attività e degli esiti dei controlli ufficiali. 

E' assoggettato alle tariffe lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui all’Allegato 2 Sezione 6, Tabella A del decreto, in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'AUTODICHIARAZIONE (Autodichiarazione per tariffe forfettarie D.Lgs. 32_2021) di cui sopra.

EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO E TERMINI

Gli stabilimenti devono ottemperare al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

Nel caso in cui l’operatore, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l’ASL applica la maggiorazione del 30% all’importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.

Trascorsi ulteriori 60 giorni dalla nuova richiesta di pagamento, in caso di ulteriore inadempimento, l’ASL applica la procedura di recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva. 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico su IBAN o versamento su bollettino di c.c.p. (scarica documento riferimenti per tariffa forfettaria)   

Copia del pagamento deve essere trasmessa all'ASL CN1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it oppure

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

ESCLUSIONE PER INTERMEDIARI SENZA DEPOSITO (BROKER)

Gli intermediari che effettuano commercio all'ingrosso di alimenti e bevande ma non dispongono di un deposito non sono soggetti al pagamento della tariffa forfettaria annua prevista dal D.Lgs. 32/2021.